Strasburgo – Un licenziamento scaturito dall’utilizzo della posta aziendale per finalità private non può essere considerato lecito, se le prove di un utilizzo personale di strumenti di lavoro giungono da attività di monitoraggio non preventivamente comunicate al lavoratore. È quanto stabilito dalla Corte Europea in difesa di un dipendente di un’azienda privata romena. La Corte di Strasburgo ha dato priorità al rispetto della privacy del dipendente richiamandosi all’articolo 8 della Convenzione per i diritti umani dell’Unione Europea che stabilisce il diritto al rispetto della vita privata, della famiglia, della casa e della corrispondenza. La Corte Europea ha decretato anche che le aziende possono monitorare le attività dei dipendenti dal momento in cui lo rendono noto in anticipo, specificando come vengono monitorati i dati e da chi vengono analizzati, sottolineando anche che «dovrebbe essere fatta una distinzione tra monitoraggio del flusso di comunicazione e il suo contenuto».