Roma – “Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate a dichiararsi sui reati informatici compiuti dai pubblici dipendenti, decretando che «integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1 del codice penale la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita”.