Roma – Le sezioni unite della Cassazione con sentenza n.40963 dello scorso 7 settembre ha sancito il principio che «è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati». Tale pronuncia è derivata da una ordinanza del Tribunale del Riesame, la quale ha confermato il decreto del PM che aveva convalidato il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria, all’esito della perquisizione personale e locale eseguita nei confronti del soggetto indagato, ed avente ad oggetto il suo computer personale, successivamente restituitogli previa estrazione integrale dei dati informatici memorizzati. Contro tale pronuncia l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione, in quanto riteneva che la restituzione del pc, previa estrazione di copia dei dati, prima ancora della richiesta di riesame, non avrebbe fatto venir meno il suo interesse alla verifica della legittimità del provvedimento, poiché si sarebbe avuto un indiscriminato ampliamento del mezzo di ricerca della prova, attraverso l’acquisizione di tutto il materiale informatico posseduto e riguardante, inoltre, dati personali e professionali. Con tale sentenza è stata stabilita la necessaria distinzione fra “contenitore” e “contenuto” del sistema informatico, dovendo effettuare una valutazione dell’oggetto di un eventuale provvedimento di sequestro, il quale può riguardare, qualora ne sussistesse la necessità, l’intero sistema oppure il singolo dato, che ha una sua identità fisica essendo modificabile e misurabile. La Cassazione ha ravvisato per i dati ed i sistemi informatici tre diverse situazioni di sequestro probatorio relativo a: il singolo apparato (la restituzione va riferito all’intero apparato o sistema in quanto tale), il dato informatico in sé (in questo caso la restituzione riguarda il dato in sé e non anche il supporto che originariamente lo conteneva), il dato inteso quale recipiente di informazioni (è il caso in cui un atto o un documento si presenti sotto forma di dato informatico, rilevando solo quanto in esso è rappresentato).