Roma – Il Tar del Lazio ha stabilito la legittimità della redazione dell’atto costitutivo e dello statuto delle start-up innovative «in modalità esclusivamente informatica» senza l’intervento di un notaio. Ciò in quanto non risulterebbe in contrasto con le disposizioni dell’articolo 4, comma 10-bis, del Dl n. 3/2015, che consente di utilizzare in alternativa la forma dell’atto pubblico, e dato che nel nostro ordinamento il principio di tipicità delle fonti vale per quelle primarie, ma non per gli atti di normazione secondaria come quelli di specie, «il legislatore ordinario ha sempre la possibilità di introdurre ipotesi di fonti regolamentari non disciplinate dalle norme generali» con la conseguenza che il mancato rispetto delle inerenti previsioni formali non può né dimostrare la natura non regolamentare né, men che meno, assurgere a parametro di legittimità del decreto ministeriale impugnato. Il Dm in oggetto non è poi nemmeno in contrasto con il complesso disciplinare in materia di controllo di legalità per la costituzione, modificazione ed estinzione delle società, formato, in primo luogo, dalla direttiva 2009/101/CE, recante norme europee in tema di pubblicità, validità degli obblighi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e nullità ai fini della tutela dei terzi. Con sentenza n. 10004 del 2 ottobre scorso il Tar del Lazio ha perciò rigettato gli specifici motivi con cui il Consiglio nazionale del Notariato aveva impugnato la disciplina attuativa del Dl 179/2012 e del Dl 3/2015 emanata dal ministero dello Sviluppo economico.
Il Tar Lazio legittima le start-up innovative in modalità informatico e anche senza notaio
da Halley Sistemistica | Ott 9, 2017 | News LEGALI | 0 commenti