Roma – Il Garante della Privacy si è espresso contro il social spam, ovvero se un indirizzo e-mail è presente su un social network non vuol dire che possa essere utilizzato per qualsiasi scopo, come per inviare proposte commerciali, senza il necessario consenso dei destinatari. «L’intervento del Garante – spiega la newsletter dell’Autorità – ha preso le mosse dalla segnalazione di una società di consulenza finanziaria che lamentava l’invio di numerose e-mail promozionali indirizzate alle caselle di posta elettronica di alcuni suoi promotori senza che questi ne avessero autorizzato la ricezione. Dagli accertamenti, svolti con il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, è emerso che la raccolta degli indirizzi di posta elettronica avveniva, oltre che con altre modalità, anche attraverso l’instaurazione di rapporti su Linkedin e Facebook o “pescando” contatti sui social. La società solo negli ultimi due anni ha inviato circa 100.000 e-mail pubblicitarie». Il Garante della Privacy, facendo riferimento anche alle Linee guida del 4 luglio 2013 che ha disciplinato proprio il “social spam”, ha quindi ritenuto illecito il trattamento di indirizzi e-mail ottenuti senza consenso del diretto interessato per scopi pubblicitari o commerciali. L’Autorità garante si è quindi riservata di contestare non solo una sanzione amministrativa, ma anche la violazione dell’obbligo di rilascio dell’informativa.