La nuova Legge di Bilancio n. 145/2018 (pubblicata in G.U. n. 302/2018) introduce importanti novità in materia di Appalti Pubblici.

Una delle novità più rilevanti contenuta nella manovra del governo penta-leghista e che investe direttamente la realtà comunale è quella dell’affidamento diretto (quindi senza neanche una gara informale) di lavori.

Dal 1° gennaio è infatti operativo il comma 912 dell’articolo 1 che consente alle amministrazioni pubbliche, Comuni compresi, di agire in deroga al codice degli appalti e di assegnare con affidamento diretto lavori con importo fino a 150 mila euro. La soglia precedente era fissata invece a 40 mila, superata la quale era necessario bandire la gara d’appalto.

L’art. 1 comma 912 della recente legge di Bilancio prevede testualmente che “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”.

La norma, pertanto, che non modifica il codice dei contratti ma consente una deroga in tema di lavori alle disposizioni codicistiche, rimette la scelta di utilizzare o meno la gara direttamente alla stazione appaltante.

L’unico obbligo per le stazioni appaltanti sarà quello di consultazione con almeno tre operatori economici, senza vincoli di pubblicità e di rispetto di criteri predefiniti.

In ogni caso l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro dovrà, comunque, essere effettuato, così come disposto all’articolo 36, comma 1 del Codice dei contratti, nel rispetto dei principi di cui all’articoli 30, comma 1 del Codice dei contratti, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Resta invece tutto invariato per i servizi e le forniture per i quali si continuerà ad applicare l’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) dell’attuale testo del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 con affidamenti diretti per importi sino a 40.000 euro e con procedura negoziata per importi sino alla soglia comunitaria.