Nel decreto è prevista la ripresa dal 4 maggio di determinate attività
E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, il DPCM 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Nel decreto è stata confermata la ripresa, per il prossimo 4 maggio, di determinate attività produttive industriali e commerciali (art. 2 DPCM 26.4.2020 eall. 3), ancora sospese in seguito alla emanazione del DPCM 10.4.2020.
Tra di esse rientrano le seguenti attività: estrazione di minerali metalliferi; altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere; industria del tabacco; fabbricazione di articoli in pelle e simili; metallurgia; fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; fabbricazione di altri mezzi di trasporto; fabbricazione di mobili; costruzione di edifici; attività immobiliari; pubbliche ricerche di mercato; attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse; alcune categorie del settore del commercio all’ingrosso ed al dettaglio.
Sarà in ogni caso sempre necessaria la preventiva valutazione del rischio contagio e l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione per evitare contagi.
Per quanto attiene gli spostamenti il decreto stabilisce che “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è invece condizionato al rigoroso rispettodelle misure di sicurezza, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; in ogni caso è lasciata facoltà al sindaco di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dal decreto. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato.
Le scuole al momento resteranno chiuse fino al 17 maggio, tuttavia è già stato comunicato che la chiusura si protrarrà fino alla fine dell’anno scolastico.