Lo scorso 6 febbraio, durante l’audizione davanti alla commissione Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, il Garante della Privacy, Antonello Soro, ha espresso il suo giudizio sulle misure volte a contrastare l’assenteismo, previste da DDL Concretezza promosso dal Ministro Giulia Bongiorno.

Il Garante ha fondamentalmente ritenuto eccessive le misure di cui all’articolo 2 del citato Disegno di legge, il quale prevede l’uso massivo e obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni sia dell’impronta digitale che delle telecamere.

Dette misure sarebbero in contrasto con il GDPR e sarebbero troppo invasive per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Durante l’audizione, Soro ha infatti dichiarato che “tali sistemi cumulativi, contrastano con il canone di necessità e proporzionalità” che nel contesto della protezione dati è un parametro essenziale di legittimità del trattamento, ed ha altresì affermato che “non può ritenersi in alcun modo conforme al canone di proporzionalità l’ipotizzata introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per tutte le pubbliche amministrazioni, di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ragione dei vincoli posti dall’ordinamento europeo per l’invasività di tali forme di verifica e le implicazioni proprie della particolare natura del dato”.

Il Garante, dunque, non è sfavorevole al rilevamento presenze tramite impronta digitale o alla videosorveglianza per contrastare l’assenteismo, finalità che ritiene condivisibile, ma è contrario alla generalizzazione della misura, ed ha pertanto suggerito di modificare il testo del DDL prevedendo:

  1. a) l’alternatività del ricorso alla rilevazione biometrica e alle videoriprese;
  2. b) l’ammissibilità della rilevazione biometrica in presenza di fattori di rischio specifici ovvero di particolari presupposti quali, ad esempio le dimensioni dell’ente, il numero dei dipendenti coinvolti, la ricorrenza di situazioni di criticità che potrebbero essere anche influenzate dal contesto ambientale.

In sostanza, quindi, il Garante dice sì ai sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, ma solo in presenza di fattori di rischio specifici, qualora soluzioni meno invasive debbano ragionevolmente ritenersi inidonee allo scopo.