Le novità maggiori sono nell’affidamento e nelle procedure negoziate.
Il Decreto Semplificazioni bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo giugno 2021, ha introdotto importanti novità nella disciplina degli appalti con interventi sul Codice dei contratti pubblici.
Il predetto decreto intende rendere sempre più efficace la macchina amministrativa, ribadendo e rafforzando la linea d’azione già intrapresa dal decreto semplificazioni adottato nel 2020 e, in qualche modo, anche dallo “sblocca cantieri” del 2019.
Tra le novità più significative, il legislatore ha introdotto importanti modificazioni sia sull’affidamento diretto che sulla procedura negoziata.
Dette novità, destinate ad operare fino al 30 giugno 2023 sono contenute all’articolo 51 e riguardano il recupero degli ambiti applicativi degli affidamenti diretti per forniture e servizi previsti nella prima versione del decreto semplificazioni 2020, che vengono ulteriormente ritoccati portando a 139.000 euro la soglia attualmente fissata a 75.000 a seguito della legge di conversione del dl 76.
In particolare l’art. 51 del Decreto semplificazioni bis prevede:
ART. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)
Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
…….
2) al comma 2:
2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;”;
2.2. alla lettera b), le parole “di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016” sono sostituite dalle seguenti: “di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
……..
- Le modifiche apportate al comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n.76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui invitia presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n.76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.